I. Entità degli incentivi per la prima consulenza «calore rinnovabile»
Abitazioni mono e plurifamiliari fino a 6 unità abitative, rispettivamente edifici non residenziali aventi una potenza termica fino a 30 kW: contributo forfettario di CHF 450.– per ogni impianto di produzione del calore («piccola consulenza»).
Comunità di proprietari per piani e abitazioni plurifamiliari con più di 6 unità abitative, rispettivamente edifici non residenziali aventi una potenza termica superiore a 30 kW: contributo forfettario di CHF 1’800.– per ogni impianto di produzione del calore («grande consulenza»).
II. Requisiti relativi all’edificio e all’impianto di produzione del calore
Per ogni impianto di produzione del calore è possibile beneficiare di un solo incentivo. In caso di smantellamento di un impianto di produzione del calore comune (ad es. una rete di teleriscaldamento), il servizio competente può autorizzare delle deroghe, previa richiesta motivata presentata anticipatamente.
Sono incentivabili le prime consulenze relative alla sostituzione di un impianto di produzione del calore avente più di 10 anni, indipendentemente dalla categoria dell’edificio e dal vettore energetico del vecchio impianto.
L’impianto di produzione del calore deve fungere da riscaldamento principale per il riscaldamento degli ambienti (il calore di processo è escluso).
III. Condizioni generali
Il versamento dei contributi avviene nei limiti del budget disponibile. Una volta esauriti i fondi, non saranno più accettate domande di sostegno, anche qualora fosse già stata effettuata la prima consulenza. Non sono previste liste d’attesa. Non sussiste alcun diritto ai contributi.
Sono sostenute esclusivamente le prime consulenze riguardanti impianti di produzione del calore di edifici situati in Svizzera.
Per semplicità, i contributi vengono versati direttamente alle/ai consulenti «calore rinnovabile».
Ciascun proprietario (persona fisica o giuridica), nell’arco di un anno civile, può beneficiare al massimo di quattro prime consulenze svolte dalla/o stessa/o consulente nonché, complessivamente, della sua azienda o da un’azienda che offre servizi di consulenza.
Sono incentivabili le prime consulenze «calore rinnovabile»:
caricate nel portale d’incentivazione al più tardi entro tre mesi dal loro svolgimento (data del sopralluogo della consulenza);
effettuate correttamente utilizzando le checklist ufficiali della prima consulenza «calore rinnovabile», nella versione vigente al momento della consulenza;
effettuate da consulenti calore rinnovabile autorizzate/i. Fa stato l’elenco delle/dei consulenti pubblicato dall’Ufficio federale dell’energia (UFE) e valido al momento della prima consulenza;
per le quali il/la consulente non addebita alcun costo al proprietario dell’edificio.
Sono escluse dall’incentivazione:
le prime consulenze relative a edifici per i quali nel corso degli ultimi 5 anni, è già stato redatto un CECE Plus (Certificato energetico cantonale degli edifici con rapporto di consulenza);
altre attività di consulenza riguardanti immobili e impianti di riscaldamento;
le prime consulenze che ricevono eventuali contributi da programmi di incentivazione cantonali o comunali (doppia incentivazione non acconsentita);
le prime consulenze per aziende esentate dal pagamento della tassa sul CO₂;
le prime consulenze le cui domande, nonostante la possibilità di correzione, non soddisfano i requisiti.
Le prime consulenze respinte una volta non possono essere ripresentate dal/la medesimo/a consulente né dalla loro società di consulenza.
Ulteriori servizi di consulenza, offerti a complemento di una prima consulenza, devono essere chiaramente comunicati al/alla proprietario/a dell’edificio, specificando eventuali costi.
Al fine di garantire un’elevata qualità delle consulenze, il versamento dei contributi per ciascuna/ciascun consulente è limitato in base all'impegno medio stimato per ciascuna consulenza. In media, su un periodo di due mesi, possono essere finanziate al massimo 48 unità di consulenza per mese. In questo contesto, una «piccola consulenza» corrisponde a una unità di consulenza, mentre una «grande consulenza» equivale a quattro unità di consulenza. Le consulenze presentate oltre tale limite sono escluse dell’incentivazione.
Nella checklist per la grande consulenza, alla voce Proprietario/a dell’edificio – beneficiario/a dell’incentivo, deve essere indicato quanto segue:
Per le comunità di proprietari per piani: una/un proprietaria/o in rappresentanza della comunità dei proprietari. Tale persona deve garantire che tutti gli altri proprietari siano informati in merito ella consulenza e ai relativi risultati.
Per le persone giuridiche: una persona con diritto di firma per la persona giuridica;
Per una società semplice: tutti i soci oppure, se presente, il socio amministratore ai sensi dell’articolo 535 del Codice svizzero delle obbligazioni.
L’eventuale amministrazione immobiliare debitamente autorizzata deve essere indicata nella checklist per la grande consulenza alla voce Interlocutore proprietari.
Se l’interlocutore è un’amministrazione immobiliare esterna incaricata, i risultati della consulenza devono in ogni caso essere trasmessi anche alla proprietà, rispettivamente alle persone di cui al punto 15.
Il servizio di consulenza fornito al/alla proprietario/a dell’abitazione è assoggettato all’IVA.
I consulenti della prima consulenza che esercitano un’attività indipendente devono presentare un’attestazione valida dello statuto di lavoratore indipendente (affiliazione ad una Cassa di compensazione) e sono tenuti a conteggiare presso la propria cassa di compensazione AVS i contributi dovuti per sé e per i propri collaboratori. Né l’UFE né i proprietari degli edifici devono versare ai consulenti e ai loro collaboratori contributi per le assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, AD, ecc.) o altre indennità, in particolare per vacanze, malattia, infortunio, invalidità o decesso.
IV. Presentazione e verifica delle richieste
A seguito dello svolgimento della prima consulenza, il/la consulente presenta la richiesta di sostegno tramite il portale d’incentivazione, allegando la checklist compilata correttamente e debitamente firmata.
Sono prese in considerazione unicamente le richieste che soddisfano tutti i requisiti.
Se il dossier presenta errori o risulta incompleto, il/la consulente può apportare le necessarie correzioni una sola volta, entro un termine di tre settimane. Decorso tale termine, la richiesta viene definitivamente respinta.
I rapporti delle prime consulenze (checklist) sono accettati esclusivamente in formato digitale, come PDF editabile, compilati integralmente e firmati elettronicamente (si vedano le specifiche contenute nella scheda informativa sulla checklist elettronica). Le checklist in formato non editabile vengono respinte.
I rapporti delle prime consulenze devono essere firmati dalla proprietà, rispettivamente dalle persone di cui al punto 15 o al punto 16, nonché dal/dalla consulente «calore rinnovabile». Per le istruzioni relative alla firma digitale della checklist si veda la scheda informativa sulla checklist elettronica.
Se vengono caricate contemporaneamente più checklist, viene effettuato un unico versamento.
V. Richieste contenenti errori e mancato rispetto delle condizioni di incentivazione
Le richieste contenenti errori o per le quali non sono soddisfatti i requisiti della prima consulenza non vengono prese in considerazione.
Qualora, nell’ambito di controlli a campione e verifiche successive al versamento dei contributi, vengano riscontrate richieste contenenti errori o il mancato rispetto delle condizioni di incentivazione, la/il consulente calore rinnovabile è tenuta/o a restituire i contributi percepiti.
Le/I consulenti che non rispettano le condizioni di incentivazione sono esclusi dall’elenco dei consulenti della prima consulenza. Resta espressamente riservata l’adozione di ulteriori provvedimenti legali.