Le informazioni e i servizi disponibili in forma digitale semplificano la comunicazione con i servizi pubblici alle persone con disabilità. Questo permette a tutti di partecipare alla vita sociale e politica.
L’Amministrazione federale si impegna a rendere accessibili i contenuti di offerte Internet e applicazioni mobili. La versione 3 dello standard di accessibilità eCH-0059 richiede il rispetto dei criteri delle linee guida per l’accessibilità dei siti Web (WCAG 2.1) al livello di conformità AA.
Le seguenti basi giuridiche contengono disposizioni relative all’accessibilità:
l’articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) sancisce la garanzia di uguaglianza nell’accesso a informazioni e servizi offerti al pubblico.
l’articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale impone la non discriminazione di persone con menomazioni fisiche, mentali o psichiche;
la legge sui disabili (LDis) obbliga ad adottare misure per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili;
l’ordinanza sui disabili (ODis) contiene disposizioni concernenti i requisiti per garantire che le prestazioni della Confederazione siano concepite in modo da essere conformi alle esigenze dei disabili;
Art. 3 Principi Legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA). Capoverso 4 Provvedono affinché le proprie prestazioni siano accessibili a tutta la popolazione.
SvizzeraEnergia è compatibile con le linee guida WCAG 2.1, livello di conformità AA.
La dichiarazione di accessibilità è stata redatta il 3 marzo 2025.
La dichiarazione di accessibilità è stata verificata per l’ultima volta il 3 marzo 2025.